PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La sezione antinquinamento del Magistrato alle acque di Venezia, di seguito denominata «SAMA», è una sezione a competenza statale istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, presso il Magistrato alle acque di Venezia per l'attuazione delle competenze in materia di controllo e tutela delle acque della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento.
      2. La SAMA è organizzata nelle seguenti unità funzionali:

          a) ufficio tecnico per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni/concessioni allo scarico e banca dati ambientali;

          b) ufficio contabile e segreteria;

          c) laboratorio di analisi ambientali di Venezia;

          d) laboratorio-centro studi microinquinanti organici di Voltabarozzo (Padova);

          e) rete di stazioni automatiche di monitoraggio chimico-fisico delle acque della laguna di Venezia e della deposizione degli inquinanti atmosferici nella laguna di Venezia;

          f) rete per il telecontrollo degli impianti di depurazione dei reflui che scaricano nella laguna di Venezia.

      3. Oltre alle funzioni che gli sono istituzionalmente attribuite dalle leggi speciali per Venezia, quali il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui scaricati, il controllo degli impianti di depurazione, il monitoraggio delle acque e dei sedimenti lagunari, la SAMA può esercitare funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico;

 

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in particolare, può svolgere funzioni di ricerca e sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione, nonché attività di servizio per quanto concerne, più in generale, le tematiche ambientali connesse con l'inquinamento di tipo chimico e chimico-fisico. A tale fine, la SAMA può stipulare convenzioni, contratti, accordi di collaborazione, partecipare a raggruppamenti temporanei con imprese, amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi.

Art. 2.

      1. Il Ministero delle infrastrutture indìce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia per la copertura di una nuova posizione di direttore della SAMA. Il concorso è riservato a candidati in possesso di laurea in chimica o equipollenti. Costituisce titolo preferenziale l'appartenenza ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e l'avere già maturato specifiche esperienze nella gestione di laboratori di analisi ambientali e nella trattazione di problematiche legate all'inquinamento delle acque. Il direttore della SAMA è responsabile dell'attuazione delle competenze attribuite al Magistrato alle acque di Venezia in materia di tutela della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento nonché di tutte le altre attività e funzioni di cui all'articolo 1 di fronte al presidente del Magistrato alle acque, programma e coordina l'attività delle singole unità funzionali, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale, e sovrintende al buon funzionamento degli uffici.
      2. Su proposta del presidente del Magistrato alle acque di Venezia, il Ministero delle infrastrutture indìce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per la copertura di due posizioni di perito chimico vacanti, previste dal decreto del Presidente della

 

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Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, di interesse della SAMA.
      3. Il direttore della SAMA, limitatamente alle attività per il controllo dell'inquinamento connesse al servizio di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. II personale operante presso la SAMA, anche non facente parte dei ruoli dell'Amministrazione delle infrastrutture, può svolgere, a seguito dell'espletamento di opportuni corsi di formazione e nomina da parte del presidente del Magistrato alle acque di Venezia, funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Art. 3.

      1. Il fabbisogno annuale per lo svolgimento delle funzioni istituzionalmente attribuite alla SAMA dalle leggi speciali per Venezia è stabilito dal presidente del Magistrato alle acque di Venezia sulla base della programmazione annuale delle attività proposta dal direttore della SAMA stessa. Il personale, gli strumenti, le attrezzature, il materiale di consumo, i servizi e i mezzi necessari per il funzionamento della SAMA, le spese generali, i contratti di assistenza e manutenzione, gli oneri derivanti dall'accreditamento dei laboratori e dalla certificazione di qualità, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede sono assicurati dal Servizio informativo del Magistrato alle acque tramite le convenzioni stipulate con il concessionario unico per la realizzazione degli interventi destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni e i compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico di cui all'articolo 1, comma 3, sono svolti dalla SAMA con i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti

 

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stipulati dalla SAMA, dalle attività di servizio, assistenza, consulenza, formazione, certificazione, omologazione, nonché dalla corresponsione da parte dei titolari di scarichi nella laguna di Venezia degli importi relativi alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività di controllo.
      3. Le modalità di versamento su apposito capitolo di contabilità speciale dei mezzi finanziari attribuiti alla SAMA ai sensi del comma 2, nonché le modalità relative al loro prelievo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La SAMA può provvedere direttamente all'alienazione di beni o strumenti ritenuti non più utilizzabili o divenuti obsoleti.
      4. Il direttore della SAMA gestisce in autonomia i mezzi finanziari di cui al presente articolo e può utilizzarli in economia fino al limite dell'importo di 200.000 euro, con esclusione dell'IVA, per la fornitura di beni e servizi connessi con lo svolgimento delle funzioni e dei compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico di cui all'articolo 1, comma 3.
      5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.